Consumatori: Assicurazioni - Istruzioni per l'uso

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Alcuni consigli pratici su truffe e raccomandazioni per gli automobilisti-assicurati. Tutti i vademecum utili.

Per saperne di più:

Confronta i preventivi Rc Auto
Glossario

 

Consigli per stipulare una polizza Rc auto

Per stipulare la polizza Rc auto più conveniente e adatta alle proprie necessità, è utile conoscere le voci più importanti che compongono un contratto d’assicurazione, ed essere consapevoli dei propri diritti.
Per prima cosa, ricordatevi di confrontare sul nostro sito le tariffe assicurative più economiche e adatte al vostro profilo.
Occorre poi ricordare che tutte le compagnie sono tenute a fornire preventivi personalizzati e gratuiti, validi fino a 60 giorni dall’emissione.
Il cliente ha il diritto di stipulare la sola RC auto, che è obbligatoria per legge, quindi eventuali altre coperture extra, come la polizza incendio – furto, non sono obbligatorie. I contratti assicurativi possono avere diverse forme tariffarie, la più comune è la bonus/malus, che prevede che il premio, ad ogni scadenza di contratto, diminuisca oppure aumenti in base a eventuali sinistri causati.
Le polizze con franchigia, invece, stabiliscono che in caso di incidente sia l’assicurato a pagare una parte del risarcimento liquidato dalla compagnia. È possibile scegliere di applicare alla propria polizza entrambe le formule.
Altra voce importante di ogni contratto è il massimale, l’importo massimo che la compagnia sarà tenuta a pagare a terzi in caso di incidente. Attualmente il massimale minimo garantito è fissato a 774.685,35 euro, cifra che si può comunque alzare, e che è comunque destinata a raggiungere la quota di 5 milioni secondo una direttiva UE.

Prima di stipulare un contratto d’assicurazione, occorre riservare un’attenzione particolare alle clausole d’esclusione, che determinano i casi nei quali la compagnia, risarciti i danni a terzi, può rivalersi sull’assicurato. Accade ad esempio per guida senza patente o con patente scaduta, sotto l’effetto di alcool o di stupefacenti, o per la violazione di regole imposte dal contratto. Queste clausole sono a discrezione delle singole compagnie, che possono rinunciarvi a fronte di premi più elevati (in media fra il +5 e il +15% a seconda del tipo di esclusione).
In vista della scadenza di un contratto, la compagnia deve comunicare l’importo del premio a domicilio 60 giorni prima della scadenza, oppure segnalarlo in agenzia, presso la quale quindi il contraente si dovrà recare. In caso di ritardo o di mancata comunicazione, l’assicurato avrà diritto al rinnovo della pratica con la stessa tariffa dell’anno precedente.
Nel caso in cui si voglia invece revocare una polizza dotata della clausola del tacito rinnovo, occorre inviare una disdetta entro 15 giorni dalla data della scadenza (come ha stabilito il nuovo Codice delle assicurazioni entrato in vigore questo mese), tramite raccomandata con ricevuta di ritorno oppure via fax. La disdetta è invece valida fino ad un giorno prima della scadenza nel caso in cui la compagnia chieda incrementi superiori al tasso programmato di inflazione.
Chi acquista la seconda auto, può richiedere una nuova polizza alla propria compagnia con la possibilità di ottenere una classe di merito più favorevole rispetto alla 14 di ingresso.

A cura dell’Ufficio del Difensore dell’Assicurato – A.N.D.C.I. Associazione Nazionale Difensori Civici d’Italia.

Come districarsi nella giungla Rc-auto

 

Come compilare correttamente il Cid

In caso di incidente, è fondamentale sapere come deve essere compilato il Cid (Modulo Blu), l'unico modello di denuncia riconosciuto ufficialmente dalla Legge (Art. 5 Legge 39/77).
E' necessario compilare il modulo in ogni sua parte, descrivendo dettagliatamente i danni visibili subiti dai veicoli e accertando la generalità degli eventuali feriti. Quando i conducenti sono concordi sulla dinamica dei fatti, dovranno apporre entrambi la propria firma, che renderà operativa la procedura di Indennizzo Diretto, così che in tempi brevi l'indennizzo spettante ad ognuno sia elargito dalla propria compagnia. Ogni conducente dovrà poi possedere il Cid compilato in due copie. Nel caso in cui i conducenti non fossero d'accordo sulla dinamica dei fatti, il modulo può essere compilato singolarmente. Ma attenzione: il Cid ha valore di prova solo se compilato in ogni sua forma. Come ha stabilito una recente sentenza della Corte di Cassazione, un modulo incompleto, anche solo della data, o che presenta incongruenze rispetto a successive dichiarazioni, non è ritenuto una prova valida per stabilire le responsabilità dei conducenti e neppure i danni subiti dai veicoli.

 

Consigli per stipulare una polizza Rc auto

Per stipulare la polizza Rc auto più conveniente e adatta alle proprie necessità, è utile conoscere le voci più importanti che compongono un contratto d'assicurazione, ed essere consapevoli dei propri diritti.
Per prima cosa, ricordatevi di confrontare sul nostro sito le tariffe assicurative più economiche e adatte al vostro profilo.
Occorre poi ricordare che tutte le compagnie sono tenute a fornire preventivi personalizzati e gratuiti, validi fino a 60 giorni dall'emissione.
Il cliente ha il diritto di stipulare la sola RC auto, che è obbligatoria per legge, quindi eventuali altre coperture extra, come la polizza incendio - furto, non sono obbligatorie. I contratti assicurativi possono avere diverse forme tariffarie, la più comune è la bonus/malus, che prevede che il premio, ad ogni scadenza di contratto, diminuisca oppure aumenti in base a eventuali sinistri causati.
Le polizze con franchigia, invece, stabiliscono che in caso di incidente sia l'assicurato a pagare una parte del risarcimento liquidato dalla compagnia. È possibile scegliere di applicare alla propria polizza entrambe le formule.
Altra voce importante di ogni contratto è il massimale, l'importo massimo che la compagnia sarà tenuta a pagare a terzi in caso di incidente. Attualmente il massimale minimo garantito è fissato a 774.685,35 euro, cifra che si può comunque alzare, e che è comunque destinata a raggiungere la quota di 5 milioni secondo una direttiva UE.

Prima di stipulare un contratto d'assicurazione, occorre riservare un'attenzione particolare alle clausole d'esclusione, che determinano i casi nei quali la compagnia, risarciti i danni a terzi, può rivalersi sull'assicurato. Accade ad esempio per guida senza patente o con patente scaduta, sotto l'effetto di alcool o di stupefacenti, o per la violazione di regole imposte dal contratto. Queste clausole sono a discrezione delle singole compagnie, che possono rinunciarvi a fronte di premi più elevati (in media fra il +5 e il +15% a seconda del tipo di esclusione).
In vista della scadenza di un contratto, la compagnia deve comunicare l'importo del premio a domicilio 60 giorni prima della scadenza, oppure segnalarlo in agenzia, presso la quale quindi il contraente si dovrà recare. In caso di ritardo o di mancata comunicazione, l'assicurato avrà diritto al rinnovo della pratica con la stessa tariffa dell'anno precedente.
Nel caso in cui si voglia invece revocare una polizza dotata della clausola del tacito rinnovo, occorre inviare una disdetta entro 15 giorni dalla data della scadenza (come ha stabilito il nuovo Codice delle assicurazioni entrato in vigore questo mese), tramite raccomandata con ricevuta di ritorno oppure via fax. La disdetta è invece valida fino ad un giorno prima della scadenza nel caso in cui la compagnia chieda incrementi superiori al tasso programmato di inflazione.
Chi acquista la seconda auto, può richiedere una nuova polizza alla propria compagnia con la possibilità di ottenere una classe di merito più favorevole rispetto alla 14 di ingresso.

 

Cosa sapere su "L'attestato di rischio"

L'attestato di rischio è il documento che indica il numero dei sinistri denunciati negli ultimi cinque anni e la classe di merito a cui deve essere assegnato l'assicurato per l'anno successivo: è rilasciato dalla compagnia al contraente in occasione di ogni scadenza del contratto.

Oltre a ciò, l'attestato di rischio deve contenere:

* la denominazione dell'assicuratore
* il nome del contraente
* il numero del contratto
* la formula tariffaria
* la data di scadenza della polizza
* la firma dell'assicuratore

I sinistri sono sia quelli denunciati e pagati dall'assicurazione sia quelli posti a riserva quelli cioè non ancora pagati. Qualora poi un sinistro posto a riserva non abbia alcun seguito e, quindi, la compagnia non abbia pagato alcunché, per l'anno successivo l'assicurato dovrà essere assegnato alla classe di merito cui avrebbe avuto diritto se il sinistro non fosse avvenuto, restituendogli anche la differenza di premio pagata in più.

L'attestato di rischio deve essere rilasciato dall'assicuratore in occasione di ciascuna scadenza annuale, mettendolo a disposizione del contraente presso l'agenzia almeno 3 giorni non festivi prima di quello di scadenza della polizza.

Nel caso di polizze vendute a distanza, vale a dire via internet o telefono,senza tacito rinnovo, l'impresa è tenuta ad inviare l'attestato di rischio al domicilio indicato dal contraente e ciò anche in caso di assenza di esplicita richiesta dell'interessato.

L'attestato di rischio conserva validità per 3 mesi: ciò significa che l'assicurato dovrà stipulare un nuovo contratto d'assicurazione entro 3 mesi dal rilascio per poter godere della classe di merito maturata. Tuttavia decorso questo periodo di tempo, l'assicurato può, sino al termine massimo di un anno dalla scadenza del precedente contratto, mantenere la classe di merito acquisita purchè dichiari di non aver circolato nel periodo successivo alla scadenza del precedente contratto.

In caso contrario o se la stipula avviene dopo più di un anno dalla scadenza , il contratto sarà assegnato alla classe di ingresso prevista dalla compagnia.

Vademecum contro le truffe assicurative

1) Se la Compagnia assicuratrice si rifiuta di stipulare la polizza Rc auto: denunciare l'accaduto a: Ania - Isvap - Autorità Antitrust, e per conoscenza alla Compagnia interessata e all'Agente, chiedendo sanzioni amministrative a carico del soggetto.

2) Se viene richiesta per la stipula della Polizza Rc auto la contemporanea stipula di altra polizza aggiuntiva (tranne che non si tratti di accedere a convenzione in cui il fatto sia esplicitamente previsto nelle condizioni generali): denunciare l'accaduto alle Forze di Polizia e all'Autorità Giudiziaria essendoci elementi per procedere per il reato di tentata estorsione (possibilmente non allarmare il soggetto dichiarandosi astrattamente disponibili ad accedere alla richiesta in modo da non compromettere il corso delle indagini).

3) Se viene proposta una tariffa particolarmente scontata in cambio di un "sotto banco": denunciare l'accaduto alle Forze di Polizia e all'Autorità Giudiziaria essendoci elementi per il reato di truffa in danno della Compagnia, falso ed altri possibili reati anche in danno dell'assicurato che potrebbe trovarsi, in caso di incidente, senza una reale copertura assicurativa.

4) Se viene offerta una classe di merito più bassa di quella effettiva: rifiutare la proposta e denunciare il fatto alla Direzione della Compagnia, alle Forze di Polizia e all'Autorità Giudiziaria in quanto è presumibile che l'assicuratore si avvalga di falsi attestati di rischio consumando una truffa in danno della Compagnia e un falso in scrittura privata.

5) Se in costanza di blocco delle tariffe (valevole per l'anno in corso e solo se non si cambia Compagnia), viene chiesto un prezzo maggiore di quello pagato lo scorso anno: denunciare il fatto alle Forze di Polizia e all'Autorità Giudiziaria e, per conoscenza, all'Ania e a11'Isvap, d presumibile un reato di tentata truffa in danno dell'assicurato. N.B. nel decreto-legge 28 marzo 2000, n.70 ("blocco tariffe" ndr) l'art.5 recita che "cessati gli effetti delle disposizioni... ...in caso di incrementi tariffari (proposti successivamente dalle compagnie,ndr) ...superiori al tasso programmato di inflazione, l'assicurato può risolvere il contratto mediante semplice comunicazione (anche successivamente alla scadenza in questo caso non si applica all'assicurato il termine di tolleranza previsto dall'atr.1901, 2comma, c.c.-15 giorni,ndr-).

6) Se la Compagnia notifica lo scatto di due classi del Bonus/Malus per un incidente che non è mai avvenuto prima della sentenza del Giudice di Pace di condanna al risarcimento: denunciare l'inesistenza del sinistro alle Forze di Polizia e, con la ricevuta della denuncia, richiedere alla Compagnia l'annullamento dell'au- mento di classe sino alla determinazione del giudice (già alcune Conpagnie automaticamente accettano tale richiesta).

7) Nel caso precedente appare opportuno seguire direttamente la fase del giudizio innanzi al Giudice di Pace fornendo ai legali della Compagnia eventuali testimonianze a favore della tesi difensiva che possano confutare la presenza dell'autovettura nel luogo indicato del sinistro.

8) Denunciare alle Direzioni delle Compagnie, all'Ania e all'Isvap atteggiamenti sconvenienti o provocatori dei periti o dei liquidatori che sottendano come il sinistro in toto, o l'entità del risarcimento richiesto, siano da sottostimare perchè "tanto sono tutte truffe". Si consiglia di non "oscurare" il contrassegno di assicurazione per evitare tentativi di truffa: tale condotta, infatti, è contraria al codice della strada (art.181)che commina sanzioni amministrative fino a lire 150.000 per mancata esposizione.

 

Alcuni riferimenti:
- ANIA Via della Frezza, 70 - 0O186 Roma
- Isvap (Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private) Via del Quirinale, 21 - O0187 Roma
- ANTIRUST Via Liguria. 26 - 00187 Roma

 

Rc auto: attenzione alle compagnie fantasma

AssicuraEconomia ricorda che sul mercato delle tariffe Rc auto, c’è il rischio di imbattersi in compagnie non autorizzate a svolgere attività assicurativa in Italia.
Ecco alcune società “fantasma” segnalate dall’Isvap, l’istituto di vigilanza sulle assicurazioni:
·Link assicurazioni
·Nuova Assitalia spa
·Alians assicurazione
·Marketrends Insurance
·Europa Insurance
·Royal adriatico (Royal adriatica)
·Chubb Insurance Company S.A..
·Proodeftiki A.E.A.Z. con sede in Atene – Grecia

Stipulare una polizza con queste compagnie è come non essere assicurati: non solo non si è coperti in caso di incidente, ma dato che l’Rc auto è obbligatoria per legge si rischia il sequestro del veicolo e una sanzione fino a 2.427,35 euro.

Si raccomanda di verificare preventivamente che i contratti Rc auto siano emessi da imprese autorizzate, il cui elenco è disponibile sul sito www.isvap.it

 

Cosa fare se la macchina è stata danneggiata da un’alluvione

Le associazioni dei consumatori ricordano agli automobilisti che, se nell’assicurazione hanno sottoscritto anche la copertura per il cosiddetto danno da “grandine”, possono chiedere il risarcimento anche per la perdita o il danneggiamento della macchina dovuto all’alluvione. Infatti, nel contratto la grandine è definita “evento naturale” o “evento atmosferico”, quindi sono inclusi anche i danni da allagamenti e alluvioni. Gli assicurati però spesso non lo sanno e non chiedono il risarcimento. Le normali coperture assicurative invece - che oltre a RC Auto, includono furto, incendio, atti vandalici o soccorso stradale - non danno diritto al risarcimento del danno per alluvione da parte della compagnia.

 

Consigli sulle polizze vita

Secondo le Associazioni dei Consumatori, nel momento in cui si stipula una polizza vita, sarebbe bene ricordare questi consigli:

- evitare di modificare la polizza durante il decorso della stessa;
- portare a termine una polizza vita o integrativa pensionistica senza interrompere il pagamento delle rate e, anzi, pagando regolarmente le rate entro le scadenze;
- evitare di aumentare il premio da pagare se nella polizza non è previsto l’adeguamento automatico del premio;
- evitare di chiedere il blocco dell’adeguamento del premio se è previsto l’adeguamento automatico;
- evitare di chiedere prestiti sul capitale di polizza se non negli ultimi due o tre anni di contratto.

Riscattare anticipatamente una polizza vita, specie nei primi anni dalla stipulazione è una operazione molto penalizzante dal punto di vista economico. Sarebbe meglio, se proprio non si hanno i soldi necessari, sospendere i pagamenti senza chiedere il riscatto della polizza che, per la parte relativa ai premi già versati, andrà a scadere con la naturale durata del contratto, continuando anche a rivalutarsi.

Per quanto riguarda la sospensione delle rate, se vengono sospesi i pagamenti e la polizza viene riscattata alla fine del terzo anno si perde circa il 50 per cento di quanto pagato. Se invece i pagamenti dei premi sono interrotti dopo la metà degli anni di durata della polizza, l’utente che la riscatta riceve quanto ha versato, ma senza interessi, lucrati dalla compagnia.

Alla scadenza della polizza, viene effettuata una trattenuta fiscale sulla differenza tra quanto pagato e quanto percepito, che è variabile secondo la durata della polizza. I premi pagati si possono comunque detrarre nella dichiarazione dei redditi fino a un certo limite da scalare direttamente sull’imposta IRPEF.

Si consiglia infine di rivolgersi ad un professionista, preferendo la polizza “caso morte” per salvaguardare la famiglia da difficoltà economiche e, per la parte previdenziale, preferendo la forma a “premio unico”. In questo modo, ogni anno si stabilisce la cifra che si ha a disposizione per la durata desiderata, che diminuisce ogni anno. Questa è la polizza più conveniente perché i caricamenti (spese generali della compagnia addebitate all’assicurato) sono molto più bassi e pertanto l’accantonamento è più elevato.

 

Assicurazione casalinghe: scade il 31 gennaio il termine per l’iscrizione all’Inail

Sta per scadere il termine per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici, istituita dalla legge 3 dicembre 1999, n. 493. Il premio di 12,91 euro dovrà essere versato all’Inail entro il 31 gennaio esclusivamente presso gli uffici postali, diffidando di chiunque si presenti a domicilio per la riscossione.

Devono assicurarsi le persone che svolgono attività domestica (anche pensionati) che hanno queste caratteristiche:
- età compresa tra i 18 ed i 65 anni;
- svolgono un’attività rivolta alla cura dei componenti la famiglia e dell’ambiente in cui dimora;
- non sono legati da vincoli di subordinazione;
- prestano lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo, non svolgono cioè altre attività per le quali sussiste obbligo di iscrizione ad un altro ente o cassa previdenziale.
E’ esentato dal pagamento chi al momento dell’iscrizione autocertifichi di non raggiungere un reddito complessivo lordo fino a 4.648,11 euro o fa parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non supera i 9.296,22 euro.

Nel 2002 si sono assicurate contro gli infortuni domestici circa due milioni di persone, di cui 200.000 esentate dal pagamento del premio, che sarà quindi a carico dello Stato.
Tutte le informazioni sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici si possono trovare sul sito www.inail.it

 

Conciliazione: alla Camera di commercio di Firenze uno sportello per il settore assicurativo

Uno sportello di conciliazione specializzato nel settore delle assicurazioni, in particolare in tema di responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli, è stato attivato nel giugno scorso dalla Camera di commercio di Firenze.
L’obiettivo è incentivare strumenti extragiudiziali di risoluzione delle controversie tra imprese assicuratrici e consumatori o utenti, in un settore caratterizzato da problematiche complesse e da un alto numero di contenziosi. Costi contenuti (fra l’altro, in caso la controparte non accetti di aderire al tentativo di conciliazione, il soggetto che l’ha richiesta deve sostenere solo la spesa di euro 5.50); tempi ridotti (dai 30 ai 60 giorni); procedure informali, semplici e riservate; eventuale accordo finale frutto della volontà delle parti. Sono queste le caratteristiche del procedimento di conciliazione.
Per i primi due anni, che sono considerati una fase di rodaggio, la competenza dello sportello sarà limitata, in materia di assicurazione auto, a controversie riguardanti danni materiali, senza limiti di valore.
Importante la figura del “rappresentante dei consumatori”, iscritto in un apposito elenco tenuto dalla Camera di Commercio; si tratta di un tecnico esperto in materia assicurativa e conciliativa che può assistere o rappresentare il consumatore con costi contenuti e resi pubblici dalla stessa Camera.

fonte: Camera di commercio di Firenze

 
 
 
 
 
 
 

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