Le Assicurazioni sociali

Quali impiegati, non bisogna preoccuparsi delle assicurazioni sociali: spetta al datore di lavoro regolare gli aspetti essenziali della questione. Chi costituisce un'impresa, invece, dovrà occuparsene personalmente. Le assicurazioni sociali sono perlopiù obbligatorie. Riassumendo, ecco le principali assicurazioni e prestazioni:

L'assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS): per coloro che sono in pensione e quindi non ricevono più uno stipendio, l'AVS versa una rendita che rappresenta il reddito minimo garantito. I vedovi, gli orfani, ossia i "superstiti", perdono il loro reddito venendo a mancare il salario della persona deceduta. Una rendita vedovile o per orfani costituisce un sostegno finanziario minimo. L'AVS è obbligatoria per tutti; è finanziata dai contributi dei dipendenti ma anche dai poteri pubbilci.

L'assicurazione contro la disoccupazione (AD) interviene quando un dipendente perde il suo impiego; durante un certo periodo gli versa, a titolo sostitutivo, una percentuale del suo ultimo salario. L'AD è versata unicamente ai dipendenti, e non ai fondatori, di una ditta individuale o di una società in nome collettivo. L'assicurazione contro la disoccupazione è finanziata solidalmente dal dipendente e dal datore di lavoro.

La previdenza professionale (LPP) è più conosciuta con il nome di "cassa pensioni". Chi va in pensione riceve dalla sua cassa pensioni un capitale o una rendita che completa la rendita minima versata dall'AVS. La previdenza professionale è riservata agli impiegati. I fondatori di una ditta individuale o di una società in nome collettivo non possono contribuire a questa previdenza professionale. Essa è finanziata solidalmente dall'impiegato e dal datore di lavoro.

L'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) copre i trattamenti conseguenti a un infortunio. Essa è obbligatoria per gli impiegati ed è pagata dall'impresa. Quest'ultima può accollare all'impiegato il pagamento completo o parziale del premio per gli infortuni non professionali. I fondatori di una ditta individuale o di una società in nome collettivo devono stipulare un'assicurazione privata contro gli infortuni. L'assicurazione più conosciuta in questo campo è l'INSAI (Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni). Alcune società non possono scegliere liberamente un assicuratore ma devono affiliarsi obbligatoriamente all'INSAI.

L'assicurazione contro l'invalidità (AI) si occupa delle persone che non sono o non sono più idonee a lavorare. Ma prima di versare una rendita, l'AI cerca di reinserire la persona malata o infortunata nel mondo del lavoro. Soltanto se il tentativo non dà esiti positivi, l'AI versa una rendita e normalmente altre prestazioni (ad es. una sedia a rotelle). I contributi all'AI sono obbligatori e sono prelevati con quelli dell'AVS.

L'assicurazione militare (AM) e l'indennità per perdita di guadagno (IPG) assicurano le persone soggette all'obbligo del servizio militare. Se una persona subisce un infortunio quando si trova in uniforme, l'infortunio è coperto dall'assicurazione militaire. Quest'ultima esula dal budget federale. L'IPG, invece, copre parzialmente la perdita di guadagno subita da chi effettua il servizio militare. I contributi all'IPG sono obbligatori e sono prelevati contemporaneamente ai contributi all'AVS.

 
 
 
 
 
 
 

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